PUNTO
1) IL GRAN PRIORE REGIONALE
1. Per
essere eletto, il Fratello proposto a questa funzione
dovrà avere almeno 5 anni di anzianità;
2. Governa in modo sovrano il Gran Priorato e lo rappresenta
in ogni circostanza;
3. Deve rispettare lo Statuto, i Regolamenti e ogni
altra direttiva che l'Assemblea intende adottare all'unanimità;
4. È eletto con voto segreto dal Capitolo del
Gran Priorato Regionale per un periodo di anni 3 (tre).
Il numero dei mandati non può superare tre periodi
consecutivi.
5. La votazione ha luogo alla presenza di tutti i componenti
il Capitolo del Gran Priorato Regionale o dei loro rappresentanti
debitamente accreditati;
6. I Commandeur, in caso di impedimento si faranno rappresentare
da un membro del loro Consiglio di Commanderia;
7. Il Gran Priore Regionale è eletto a maggioranza
dai 2/3 dei membri presenti, dopo tre giri di scrutinio
basta la maggioranza assoluta dei voti;
8. Il Gran Priore Regionale è assistito da un
"Consiglio Consultivo" e le decisioni sono
prese per accordo generale, in mancanza di questo, il
Gran Priore sentenzia in modo sovrano; il tutto dovrà
risultare da apposito verbale;
PUNTO 2)
IL CONSIGLIO CONSULTIVO
Del Gran Priore Regionale
Il Consiglio
Consultivo del Gran Priore Regionale è formato:
•
Dal Siniscalco che ha la funzione di CANCELLIERE ORATORE
• Dal Maresciallo che la funzione di SEGRETARIO
TESORIERE
• Dal Gran Cappellano del Priorato
• Dal Gran Commandeur di Gerusalemme che ha la
funzione di GRANMAESTRO DI CERIMONIA dell'Ordine;
• Può essere allargato, di volta in volta,
ai vari Dignitari o Ufficiali la cui presenza il Gran
Priore Regionale reputa opportuna e necessaria, per
concorrere nel merito alla decisione da adottare;
Prende tutte le decisioni, essendo al voce del Gran
Priorato Regionale e stabilisce quali sono da sottoporre
all'attenzione del Capitolo del Gran Priorato Regionale;
decide in particolare:
•
Le nomine dei Dignitari tra cui il Gran Baily regionale
e i Baily provinciali;
• Conferma le elezioni dei Commandeur proposti
dalle Commanderie o dai Baily;
• Decide la creazione di nuove Commanderie, su
proposta scritta da almeno quattro Cavalieri emettendo
le relative bolle o decreti;
• Instaura relazioni fraterne con altri Ordini;
• Decide in ultima istanza, su proposta delle
Commanderie, alla ammissione all'esame per l'elevazione
a Cavaliere armato del Novizio, e l'ammissione alla
"VEGLIA D'ARMI" dei Cavalieri Armati per il
successivo "ADDOBBAMENTO";
• Decide in merito alla esclusione dei suoi membri,
sia su proposta delle Commanderie che su denuncia dei
Baily provinciali, sentita la commissione disciplinare
all'uopo istituita; è obbligatorio il consenso
del Capitolo del Priorato che si esprime a maggioranza
assoluta;
• Rilascia le deleghe, ai Dignitari, ai Dignitari,
a rappresentare il Gran Priore Regionale nelle manifestazioni
ogni qualvolta lo reputi opportuno;
• Stabilisce l'ammontare delle quote annuali dovute
da ogni membro al Gran Priorato;
• Esamina le proposte di nomina a "CAVALIERE
ONORARIO" ed emette i relativi decreti;
• Ordina e verifica il buon funzionamento delle
Commanderie e il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti
anche nell'ambito del Gran Priorato Regionale;
• Conosce e regola le controversie che nascono
a tutti i livelli, in ultima istanza, sentiti sia i
Baily che il Capitolo del Priorato qualora lo reputi
opportuno;
• Accoglie i suggerimenti e le lamentele di ogni
Fratello o Sorella o di ogni Commanderia, che gli sono
sottoposti per via gerarchica e che sono in rapporto
con il Gran Priore Regionale e l'Ordine; saranno presentati
per iscritto, trattati nell'interesse superiore del
Gran Priorato Regionale e non potranno essere indirizzati
ad un membro del Consiglio a titolo personale ma chi
lo riceve ha l'obbligo di trasmetterle al Gran Priore
Regionale che in base al contenuto può investire
nella decisione il Capitolo del Priorato; non rispettando
queste procedure tutte le istanze di questo tipo saranno
considerate insussistenti;
• Concede quando è necessario le deroghe
che risultano indispensabili, alle diverse nomine, di
durata o di funzione per il buon funzionamento delle
Commanderie;
• Prende i provvedimenti necessari per assicurare
la pubblicazione di un bollettino di informazione del
Gran Priorato Regionale da far pervenire a tutte le
Commanderie;
• Sarà vigile finché ogni Fratello
o Sorella proposti ad un'alta funzione o livello, del
Gran Priorato, ne presenti le attitudini, le conoscenze
necessarie e la modestia inerenti a questi compiti.
PUNTO 3) IL CAPITOLO DEL GRAN PRIORE
REGIONALE
Il Capitolo
del Gran Priore Regionale è formato:
•
Dai membri del Consiglio consultivo del Gran Priore
Regionale
• Dalla Commanderia del Gran Priore Regionale
• Dal Gran Baily Regionale
• Dai Baily Provinciali
• Dai Commandeur in carica
• Dagli incaricati di missione del Gran Priore
Regionale
• Dal Gran Maestro dei Novizi
1. È
presieduto dal Gran Priore Regionale o dal suo delegato,
si riunisce, di solito ogni tre mesi, e in queste occasioni
è informato di tutte le decisioni importanti
prese dal Gran Priore Regionale e dal suo Consiglio;
2. Può chiedere tutte le spiegazioni utili a
chiarimento e alla occorrenza, fare proposte di modifica
di queste decisioni o suggerirne di nuove;
3. In mancanza del consenso unanime, il Gran Priore
Regionale e il suo Consiglio decidono categoricamente
in ultima analisi, salvo ove richiesto esplicitamente
il consenso del Capitolo;
4. Nomina il Gran Priore Regionale con voto a scheda
segreta e comunica questa designazione all'Assemblea
Regionale Plenaria; si può procedere alla nomina,
se il Consiglio l'accetta, per acclamazione su proposta
dei componenti del Consiglio Regionale.
PUNTO 4) IL SINISCALCO
Per essere
eleggibile a Siniscalco, il componente del Capitolo
del Priorato, avrà almeno cinque anni di anzianità
nel Gran Priorato Regionale o nell'Ordine Nazionale,
è scelto dal Gran Priore Regionale sentito il
Capitolo del Gran Priorato.
Dura in carica tre anni, e il numero degli incarichi
non potrà oltrepassare i tre consecutivi.
PREROGATIVE
•
Si occupa dei problemi amministrativi inerenti la Cancelleria
insieme al Maresciallo;
• È depositario dello Statuto e vigila
sul rispetto della sua applicazione e sulla disciplina
generale proponendo al Consiglio le decisioni da adottare;
• È custode degli archivi;
• Fa di diritto parte della commissione organizzativa
dell'Assemblea Regionale plenaria o del Capitolo Internazionale;
• È membro di diritto del Consiglio Consultivo
del Gran Priore;
• Ha il compito, in caso di impedimento prolungato
o di morte del Gran Priore Regionale di riunire entro
dieci giorni il Capitolo del Gran Priorato Regionale
per designare il suo successore;
• Si occupa del reperimento e della diffusione
della bibliografia Templare o di altro genere di veicolo
di informazione utile alla Suprema Militia e a i suoi
membri;
PUNTO 5) IL MARESCIALLO
Per essere
eleggibile a Maresciallo, il componente del Capitolo
del Priorato, avrà almeno cinque anni di anzianità
nel Gran Priorato Regionale o nell'Ordine Nazionale,
è scelto dal Gran Priore Regionale sentito il
Capitolo del Priorato.
Dura in carica tre anni, e il numero degli incarichi
non potrà oltrepassare i tre consecutivi.
PREROGATIVE:
•
Regge il segretariato, formato oltre che dal Segretario
Tesoriere da altri Ufficiali cooptati su sua proposta
a tale ufficio;
• Sbriga gli affari di ordinaria amministrazione;
• Collabora con il Siniscalco nello studio dei
problemi amministrativi;
• Tiene aggiornato l'annuario dei membri e vi
apporta i cambiamenti soggiunti;
• Accoglie i curriculum vitae dei postulanti con
l'incarico di esaminarli e di portarli all'esame del
Consiglio Consultivo del Priore;
• Tiene aggiornato l'archivio degli indirizzi
di tutti i corrispondenti stranieri;
• In qualità di Tesoriere del Gran Priorato
regionale, procede all'incasso delle quote, partecipa
con il Gran Priore, o con il Siniscalco alla redazione
degli atti giuridici, per l'accettazione di beni o lasciti
che costituiranno il patrimonio del Gran Priorato Regionale;
• Amministra il patrimonio del Priorato e compila
il bilancio annuale e lo sottopone con una relazione
finanziaria all'Assemblea generale Regionale, accompagnato
da tutti i documenti contabili che le Commanderie hanno
l'obbligo di redigere e che le Leggi della Repubblica
Italiana esigono.
• Collabora con il Gran Priore Regionale per la
corrispondenza del Priorato;
• Cura la redazione e la diffusione del notiziario
ed altri eventuali pubblicazioni.
PUNTO 6) ILGRAN COMMANDEUR DI GERUSALEMME
Dirige
le Cerimonie dell'assemblea Regionale detta Capitolo
Regionale, nella Commanderia del Priore, e altre cerimonie
che non si svolgono nell'ambito di una Commanderia.
•
Dirige la commissione di redazione dei rituali;
• È responsabile dell'osservanza dei rituali
a tutti i livelli e bada alla preparazione dei maestri
di cerimonia delle Commanderie;
• Riceve il grado di Grande Ufficiale con l'incarico
di badare all'applicazione dei rituali e dell'armonizzazione
delle Cerimonie nell'insieme del Gran Priorato Regionale;
• Visita regolarmente tutte le Commanderie per
aiutarle in caso di bisogno e assicurare lo svolgimento
armonioso dei Capitoli e relaziona in merito il Consiglio
Consultivo.
PUNTO 7) I CAPPELLANI
Sono richiesti
da Gran Priore Regionale. Il Gran Cappellano del Priorato
fa parte di diritto del Consiglio del Priorato.
Sono scelti tra gli ecclesiastici, preferibilmente Benedettini.
•
Il loro mandato non è limitato nel tempo;
• Guidano la vita spirituale del Gran Priorato
Regionale e nelle varie Commanderie ove sono presenti;
• Consigliano gli organi responsabili sugli orientamenti
e sulle ideologie Cristiane della Suprema Militia;
• Sono a disposizione di tutti i Fratelli e Sorelle,
per aiutarli nella loro vita spirituale e religiosa;
• Assicurano i servizi religiosi nei Capitoli
sia Regionali che di Commanderia o in qualsiasi altra
circostanza;
• Hanno il dovere di intervenire presso il Gran
Priore Regionale e il suo Capitolo se costatano prese
di posizione o attività contraria alla tradizione
Cristiana, ai principi della Cavalleria o alle regole
della morale comune.
PUNTO 8) IL GRANDE OSPEDALIERO
È
nominato dal Gran priore Regionale e dal suo Consiglio;
sono necessarie le stesse prerogative richieste per
gli altri Ufficiali relativamente all'anzianità
per la nomina che alla durata degli incarichi.
È responsabile delle opere di Carità,
di Beneficenza e di Misericordia e di coordinare ove
opportuno l'assistenza medica.
A questo titolo stimola i fratelli e le sorelle e le
Commanderie affinché le opere caritatevoli sia
promosse e praticate e provvede a coordinarle.
Propone al Gran Priore Regionale a al suo Capitolo le
azioni che intende intraprendere o suggerire, si sforzerà
di rispettare e incoraggiare le iniziative che vengono
deliberate nelle rispettive Commanderie.
Due volte all'anno rende conto al Gran Priore Regionale
e al suo Consiglio in merito all'attività svolta
e sulle realizzazioni in corso di attuazione.
È responsabile del coordinamento, della verifica
e controllo, delle attività in merito agli scopi
prefissati dagli Statuti, che siano alla sua funzione
e competenza rimandabili.
PUNTO 9) IL MAESTRO CAPO DEI NOVIZI
La sua
funzione può essere affidata ad ogni fratello
o sorella che abbia parecchi anni di attività
nel Gran Priorato e che possieda almeno il grado di
Commandeur.
È nominato dal Gran Priore Regionale con il parere
del suo Capitolo e dipende direttamente da Esso, al
quale rende conto della sua attività.
È responsabile della formazione e della preparazione
dei Novizi, collaborando con le Commanderie nella formazione
pratica e il tirocinio sui riti.
PUNTO 10) IL GRAN BAILY REGIONALE
È
scelto fra i Baily provinciali, la sua giurisdizione
si esercita su tutto il territorio Regionale.
Aiuta i Baily provinciali nella loro mansione e ne presiede
l'assemblea con il ruolo di coordinatore.
È a disposizione del Gran Priore Regionale per
compiere missioni di conciliazione e rappresentanza.
Fa parte della Commanderia del Gran Priore Regionale
e la durata del suo mandato è uguale a quella
fissata per le altre funzioni.
PUNTO 11) I BAILY PROVINCIALI
L'incarico
dei Baily provinciali è conferito dal Gran Priore
Regionale e dal suo Capitolo, ad un Commandeur o altro
Dignitario, per una data provincia.
Coordina il buon andamento delle Commanderie della sua
provincia.
Propone e consiglia la scelta dei lavori all'interno
delle Commanderie che visita in modo regolare.
Deve promuovere la creazione di nuove Commanderie nella
sua provincia, come pure lo spirito cavalleresco e dell'Ordine.
Risolve le vertenze tra i Commandeur del suo Baylato
e vigila sulla buona osservazione delle regole e della
disciplina rendendo vigili i Commandeur.
PUNTO 12) I COMMANDEUR
Non può
essere chiamato ed elevato al grado e alla funzione
di Commandeur effettivo, che un Cavaliere legalmente
armato e addobbato, il cui decretale dimostra la sua
appartenenza all'ordine o al Gran Priorato Regionale
nella qualità di Cavaliere da almeno tre anni.
È scelto con voto segreto dall'Assemblea riunita
in Capitolo della Commanderia, con la maggioranza dei
2/3 dei Cavalieri presenti.
Dopo tre turni di scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
In seguito è proposto al Consiglio del Gran Priore
Regionale per via gerarchica e questo decide in ultima
istanza la sua nomina.
In vista della creazione di future Commanderie, il Consiglio
del Gran Priore può nominare i Commandeur, la
cui ratifica di grado e di funzione sarà sottoposta
al voto delle Commanderie dopo la formazione di queste.
È eletto per un periodo di tre anni e il numero
dei suoi mandati non dovrà essere superiore a
tre.
PREROGATIVE
•
Dirige la Commanderia;
• Governa la Commanderia sentendo il parere del
Consiglio della sua Commanderia e redigendo apposito
verbale;
I membri
del Consiglio di Commanderia sono eletti individualmente
dall'insieme dei membri riuniti in Capitolo, con voto
segreto e a maggioranza assoluta, sono proposti dal
Commandeur su atto di candidatura volontaria o su designazione.
Durano in carica tre anni e il loro mandato non può
superare i tre consecutivi.
PUNTO 13) COMMANDUER ONORARI
Ogni Commandeur
effettivo che ha portato a termine il suo mandato, conserva
il suo grado e diviene Commandeur Onorario.
I Commandeur Onorari fanno parte della Commanderia del
Gran Priorato Regionale.
PUNTO 14) GLI INCARICATI DI MISSIONI
PERMANENTI
Gli incaricati
di missioni permanenti sono nominati dal Gran Priore
Regionale confermati dal Capitolo del Priorato e lo
rappresentano nelle manifestazioni esterne o all'estero.
Gli incaricati di missione dovranno possedere la competenza
necessaria a rappresentare l'Ordine, all'interno della
Commanderia del Priorato non hanno diritto di voto.
Ogni Cavaliere armato e addobbato può essere
chiamato a compiere una missione straordinaria su richiesta
del Gran Priore regionale.
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