REGOLAMENTO REGIONALE
  ART. 1: ORGANIZZAZIONE  
 

Il Gran Priorato Regionale è governato dal Gran Priore Regionale, assistito dal "Consiglio Consultivo" del Gran Priore Regionale.
Le decisioni si prendono in linea di massima con l'accordo generale nelle riunioni del Consiglio Consultivo, mancando tale accordo decide sovrano il Gran Priore Regionale.

Gli organi che compongono il Gran Priorato Regionale sono:

1. IL GRAN PRIORE REGIONALE
2. IL CONSIGLIO CONSULTIVO DEL GRAN PRIORE REGIONALE
3. IL CAPITOLO DEL GRAN PRIORE REGIONALE
4. IL SINISCALCO, avente funzione di CANCELLIERE ORATORE
5. IL MARESCIALLO, avente funzione di SEGRETARIO E TESORIERE
6. IL GRAND COMMANDEUR DI GERUSALEMME, avente funzione di GRAN CERIMONIERE.
7. IL GRAN CAPPELLANO DELL'ORDINE
8. IL GRANDE OSPEDALIERO
9. IL MAESTRO DEI NOVIZI
10. IL GRAN BAILY REGIONALE
11. I BAILY PROVINCIALI
12. GLI ALTI DIGNITARI CHE NON SONO TITOLARI DI ALCUNA COMMANDERIA O BAILATO E CHE FANNO PARTE DELLA COMMANDERIA DEL GRAN PRIORATO
13. I COMMANDEUR TITOLARI
14. GLI INCARICATI DI MISSIONE
15. I CAPPELLANI
16. I CAVALIERI ADDOBBATI
17. I CAVALIERI ARMATI
18. I NOVIZI
19. GLI SCUDIERI

 
     
  ART. 2: FINANZE  
 

Ogni membro del Gran priorato Regionale contribuirà al mantenimento dell'Ordine pagando:

1. Una tassa al Gran Priorato Regionale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Consultivo del Gran Priore per le sue spese generali.
2. Una tassa alla propria Commanderia, il cui importo viene fissato dal suo Consiglio e che sarà in funzione delle spese di gestione programmate. Il Segretario Tesoriere dovrà rendere conto delle entrate e delle spese sostenute dalla Commanderia al Gran Priorato Generale entro il mese di Gennaio di ogni anno.
I conti di ogni Commanderia saranno discussi in seno ad essa.

Il Maresciallo - Segretario Tesoriere del Gran Priorato - coadiuvato dall'ufficio di segretariato, ricevuti tutti i rendiconti dalle Commanderie redigerà il bilancio generale del Priorato, rispettando nel merito tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il bilancio così redatto, viene discusso e vagliato in tutte le sue voci dal Capitolo del Gran Priorato che lo approva e con una relazione lo presenta all'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale ascoltata la relazione letta dal Gran Segretario in merito al bilancio darà l'approvazione per alzata di mano. Tutta la riunione sarà verbalizzata annotando tutte le osservazioni fatte.

 
     
  ART. 3: FUNZIONI  
 

PUNTO 1) IL GRAN PRIORE REGIONALE

1. Per essere eletto, il Fratello proposto a questa funzione dovrà avere almeno 5 anni di anzianità;
2. Governa in modo sovrano il Gran Priorato e lo rappresenta in ogni circostanza;
3. Deve rispettare lo Statuto, i Regolamenti e ogni altra direttiva che l'Assemblea intende adottare all'unanimità;
4. È eletto con voto segreto dal Capitolo del Gran Priorato Regionale per un periodo di anni 3 (tre). Il numero dei mandati non può superare tre periodi consecutivi.
5. La votazione ha luogo alla presenza di tutti i componenti il Capitolo del Gran Priorato Regionale o dei loro rappresentanti debitamente accreditati;
6. I Commandeur, in caso di impedimento si faranno rappresentare da un membro del loro Consiglio di Commanderia;
7. Il Gran Priore Regionale è eletto a maggioranza dai 2/3 dei membri presenti, dopo tre giri di scrutinio basta la maggioranza assoluta dei voti;
8. Il Gran Priore Regionale è assistito da un "Consiglio Consultivo" e le decisioni sono prese per accordo generale, in mancanza di questo, il Gran Priore sentenzia in modo sovrano; il tutto dovrà risultare da apposito verbale;

PUNTO 2) IL CONSIGLIO CONSULTIVO
Del Gran Priore Regionale

Il Consiglio Consultivo del Gran Priore Regionale è formato:

• Dal Siniscalco che ha la funzione di CANCELLIERE ORATORE
• Dal Maresciallo che la funzione di SEGRETARIO TESORIERE
• Dal Gran Cappellano del Priorato
• Dal Gran Commandeur di Gerusalemme che ha la funzione di GRANMAESTRO DI CERIMONIA dell'Ordine;
• Può essere allargato, di volta in volta, ai vari Dignitari o Ufficiali la cui presenza il Gran Priore Regionale reputa opportuna e necessaria, per concorrere nel merito alla decisione da adottare;
Prende tutte le decisioni, essendo al voce del Gran Priorato Regionale e stabilisce quali sono da sottoporre all'attenzione del Capitolo del Gran Priorato Regionale; decide in particolare: • Le nomine dei Dignitari tra cui il Gran Baily regionale e i Baily provinciali;
• Conferma le elezioni dei Commandeur proposti dalle Commanderie o dai Baily;
• Decide la creazione di nuove Commanderie, su proposta scritta da almeno quattro Cavalieri emettendo le relative bolle o decreti;
• Instaura relazioni fraterne con altri Ordini;
• Decide in ultima istanza, su proposta delle Commanderie, alla ammissione all'esame per l'elevazione a Cavaliere armato del Novizio, e l'ammissione alla "VEGLIA D'ARMI" dei Cavalieri Armati per il successivo "ADDOBBAMENTO";
• Decide in merito alla esclusione dei suoi membri, sia su proposta delle Commanderie che su denuncia dei Baily provinciali, sentita la commissione disciplinare all'uopo istituita; è obbligatorio il consenso del Capitolo del Priorato che si esprime a maggioranza assoluta;
• Rilascia le deleghe, ai Dignitari, ai Dignitari, a rappresentare il Gran Priore Regionale nelle manifestazioni ogni qualvolta lo reputi opportuno;
• Stabilisce l'ammontare delle quote annuali dovute da ogni membro al Gran Priorato;
• Esamina le proposte di nomina a "CAVALIERE ONORARIO" ed emette i relativi decreti;
• Ordina e verifica il buon funzionamento delle Commanderie e il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti anche nell'ambito del Gran Priorato Regionale;
• Conosce e regola le controversie che nascono a tutti i livelli, in ultima istanza, sentiti sia i Baily che il Capitolo del Priorato qualora lo reputi opportuno;
• Accoglie i suggerimenti e le lamentele di ogni Fratello o Sorella o di ogni Commanderia, che gli sono sottoposti per via gerarchica e che sono in rapporto con il Gran Priore Regionale e l'Ordine; saranno presentati per iscritto, trattati nell'interesse superiore del Gran Priorato Regionale e non potranno essere indirizzati ad un membro del Consiglio a titolo personale ma chi lo riceve ha l'obbligo di trasmetterle al Gran Priore Regionale che in base al contenuto può investire nella decisione il Capitolo del Priorato; non rispettando queste procedure tutte le istanze di questo tipo saranno considerate insussistenti;
• Concede quando è necessario le deroghe che risultano indispensabili, alle diverse nomine, di durata o di funzione per il buon funzionamento delle Commanderie;
• Prende i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione di un bollettino di informazione del Gran Priorato Regionale da far pervenire a tutte le Commanderie;
• Sarà vigile finché ogni Fratello o Sorella proposti ad un'alta funzione o livello, del Gran Priorato, ne presenti le attitudini, le conoscenze necessarie e la modestia inerenti a questi compiti.

PUNTO 3) IL CAPITOLO DEL GRAN PRIORE REGIONALE

Il Capitolo del Gran Priore Regionale è formato:

• Dai membri del Consiglio consultivo del Gran Priore Regionale
• Dalla Commanderia del Gran Priore Regionale
• Dal Gran Baily Regionale
• Dai Baily Provinciali
• Dai Commandeur in carica
• Dagli incaricati di missione del Gran Priore Regionale
• Dal Gran Maestro dei Novizi

1. È presieduto dal Gran Priore Regionale o dal suo delegato, si riunisce, di solito ogni tre mesi, e in queste occasioni è informato di tutte le decisioni importanti prese dal Gran Priore Regionale e dal suo Consiglio;
2. Può chiedere tutte le spiegazioni utili a chiarimento e alla occorrenza, fare proposte di modifica di queste decisioni o suggerirne di nuove;
3. In mancanza del consenso unanime, il Gran Priore Regionale e il suo Consiglio decidono categoricamente in ultima analisi, salvo ove richiesto esplicitamente il consenso del Capitolo;
4. Nomina il Gran Priore Regionale con voto a scheda segreta e comunica questa designazione all'Assemblea Regionale Plenaria; si può procedere alla nomina, se il Consiglio l'accetta, per acclamazione su proposta dei componenti del Consiglio Regionale.

PUNTO 4) IL SINISCALCO

Per essere eleggibile a Siniscalco, il componente del Capitolo del Priorato, avrà almeno cinque anni di anzianità nel Gran Priorato Regionale o nell'Ordine Nazionale, è scelto dal Gran Priore Regionale sentito il Capitolo del Gran Priorato.
Dura in carica tre anni, e il numero degli incarichi non potrà oltrepassare i tre consecutivi.

PREROGATIVE

• Si occupa dei problemi amministrativi inerenti la Cancelleria insieme al Maresciallo;
• È depositario dello Statuto e vigila sul rispetto della sua applicazione e sulla disciplina generale proponendo al Consiglio le decisioni da adottare;
• È custode degli archivi;
• Fa di diritto parte della commissione organizzativa dell'Assemblea Regionale plenaria o del Capitolo Internazionale;
• È membro di diritto del Consiglio Consultivo del Gran Priore;
• Ha il compito, in caso di impedimento prolungato o di morte del Gran Priore Regionale di riunire entro dieci giorni il Capitolo del Gran Priorato Regionale per designare il suo successore;
• Si occupa del reperimento e della diffusione della bibliografia Templare o di altro genere di veicolo di informazione utile alla Suprema Militia e a i suoi membri;

PUNTO 5) IL MARESCIALLO

Per essere eleggibile a Maresciallo, il componente del Capitolo del Priorato, avrà almeno cinque anni di anzianità nel Gran Priorato Regionale o nell'Ordine Nazionale, è scelto dal Gran Priore Regionale sentito il Capitolo del Priorato.
Dura in carica tre anni, e il numero degli incarichi non potrà oltrepassare i tre consecutivi.

PREROGATIVE:

• Regge il segretariato, formato oltre che dal Segretario Tesoriere da altri Ufficiali cooptati su sua proposta a tale ufficio;
• Sbriga gli affari di ordinaria amministrazione;
• Collabora con il Siniscalco nello studio dei problemi amministrativi;
• Tiene aggiornato l'annuario dei membri e vi apporta i cambiamenti soggiunti;
• Accoglie i curriculum vitae dei postulanti con l'incarico di esaminarli e di portarli all'esame del Consiglio Consultivo del Priore;
• Tiene aggiornato l'archivio degli indirizzi di tutti i corrispondenti stranieri;
• In qualità di Tesoriere del Gran Priorato regionale, procede all'incasso delle quote, partecipa con il Gran Priore, o con il Siniscalco alla redazione degli atti giuridici, per l'accettazione di beni o lasciti che costituiranno il patrimonio del Gran Priorato Regionale;
• Amministra il patrimonio del Priorato e compila il bilancio annuale e lo sottopone con una relazione finanziaria all'Assemblea generale Regionale, accompagnato da tutti i documenti contabili che le Commanderie hanno l'obbligo di redigere e che le Leggi della Repubblica Italiana esigono.
• Collabora con il Gran Priore Regionale per la corrispondenza del Priorato;
• Cura la redazione e la diffusione del notiziario ed altri eventuali pubblicazioni.

PUNTO 6) ILGRAN COMMANDEUR DI GERUSALEMME

Dirige le Cerimonie dell'assemblea Regionale detta Capitolo Regionale, nella Commanderia del Priore, e altre cerimonie che non si svolgono nell'ambito di una Commanderia.

• Dirige la commissione di redazione dei rituali;
• È responsabile dell'osservanza dei rituali a tutti i livelli e bada alla preparazione dei maestri di cerimonia delle Commanderie;
• Riceve il grado di Grande Ufficiale con l'incarico di badare all'applicazione dei rituali e dell'armonizzazione delle Cerimonie nell'insieme del Gran Priorato Regionale;
• Visita regolarmente tutte le Commanderie per aiutarle in caso di bisogno e assicurare lo svolgimento armonioso dei Capitoli e relaziona in merito il Consiglio Consultivo.

PUNTO 7) I CAPPELLANI

Sono richiesti da Gran Priore Regionale. Il Gran Cappellano del Priorato fa parte di diritto del Consiglio del Priorato.
Sono scelti tra gli ecclesiastici, preferibilmente Benedettini.

• Il loro mandato non è limitato nel tempo;
• Guidano la vita spirituale del Gran Priorato Regionale e nelle varie Commanderie ove sono presenti;
• Consigliano gli organi responsabili sugli orientamenti e sulle ideologie Cristiane della Suprema Militia;
• Sono a disposizione di tutti i Fratelli e Sorelle, per aiutarli nella loro vita spirituale e religiosa;
• Assicurano i servizi religiosi nei Capitoli sia Regionali che di Commanderia o in qualsiasi altra circostanza;
• Hanno il dovere di intervenire presso il Gran Priore Regionale e il suo Capitolo se costatano prese di posizione o attività contraria alla tradizione Cristiana, ai principi della Cavalleria o alle regole della morale comune.

PUNTO 8) IL GRANDE OSPEDALIERO

È nominato dal Gran priore Regionale e dal suo Consiglio; sono necessarie le stesse prerogative richieste per gli altri Ufficiali relativamente all'anzianità per la nomina che alla durata degli incarichi.
È responsabile delle opere di Carità, di Beneficenza e di Misericordia e di coordinare ove opportuno l'assistenza medica.
A questo titolo stimola i fratelli e le sorelle e le Commanderie affinché le opere caritatevoli sia promosse e praticate e provvede a coordinarle.
Propone al Gran Priore Regionale a al suo Capitolo le azioni che intende intraprendere o suggerire, si sforzerà di rispettare e incoraggiare le iniziative che vengono deliberate nelle rispettive Commanderie.
Due volte all'anno rende conto al Gran Priore Regionale e al suo Consiglio in merito all'attività svolta e sulle realizzazioni in corso di attuazione.
È responsabile del coordinamento, della verifica e controllo, delle attività in merito agli scopi prefissati dagli Statuti, che siano alla sua funzione e competenza rimandabili.

PUNTO 9) IL MAESTRO CAPO DEI NOVIZI

La sua funzione può essere affidata ad ogni fratello o sorella che abbia parecchi anni di attività nel Gran Priorato e che possieda almeno il grado di Commandeur.
È nominato dal Gran Priore Regionale con il parere del suo Capitolo e dipende direttamente da Esso, al quale rende conto della sua attività.
È responsabile della formazione e della preparazione dei Novizi, collaborando con le Commanderie nella formazione pratica e il tirocinio sui riti.

PUNTO 10) IL GRAN BAILY REGIONALE

È scelto fra i Baily provinciali, la sua giurisdizione si esercita su tutto il territorio Regionale.
Aiuta i Baily provinciali nella loro mansione e ne presiede l'assemblea con il ruolo di coordinatore.
È a disposizione del Gran Priore Regionale per compiere missioni di conciliazione e rappresentanza.
Fa parte della Commanderia del Gran Priore Regionale e la durata del suo mandato è uguale a quella fissata per le altre funzioni.

PUNTO 11) I BAILY PROVINCIALI

L'incarico dei Baily provinciali è conferito dal Gran Priore Regionale e dal suo Capitolo, ad un Commandeur o altro Dignitario, per una data provincia.
Coordina il buon andamento delle Commanderie della sua provincia.
Propone e consiglia la scelta dei lavori all'interno delle Commanderie che visita in modo regolare.
Deve promuovere la creazione di nuove Commanderie nella sua provincia, come pure lo spirito cavalleresco e dell'Ordine.
Risolve le vertenze tra i Commandeur del suo Baylato e vigila sulla buona osservazione delle regole e della disciplina rendendo vigili i Commandeur.

PUNTO 12) I COMMANDEUR

Non può essere chiamato ed elevato al grado e alla funzione di Commandeur effettivo, che un Cavaliere legalmente armato e addobbato, il cui decretale dimostra la sua appartenenza all'ordine o al Gran Priorato Regionale nella qualità di Cavaliere da almeno tre anni.
È scelto con voto segreto dall'Assemblea riunita in Capitolo della Commanderia, con la maggioranza dei 2/3 dei Cavalieri presenti.
Dopo tre turni di scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
In seguito è proposto al Consiglio del Gran Priore Regionale per via gerarchica e questo decide in ultima istanza la sua nomina.
In vista della creazione di future Commanderie, il Consiglio del Gran Priore può nominare i Commandeur, la cui ratifica di grado e di funzione sarà sottoposta al voto delle Commanderie dopo la formazione di queste.
È eletto per un periodo di tre anni e il numero dei suoi mandati non dovrà essere superiore a tre.

PREROGATIVE

• Dirige la Commanderia;
• Governa la Commanderia sentendo il parere del Consiglio della sua Commanderia e redigendo apposito verbale;

I membri del Consiglio di Commanderia sono eletti individualmente dall'insieme dei membri riuniti in Capitolo, con voto segreto e a maggioranza assoluta, sono proposti dal Commandeur su atto di candidatura volontaria o su designazione.
Durano in carica tre anni e il loro mandato non può superare i tre consecutivi.

PUNTO 13) COMMANDUER ONORARI

Ogni Commandeur effettivo che ha portato a termine il suo mandato, conserva il suo grado e diviene Commandeur Onorario.
I Commandeur Onorari fanno parte della Commanderia del Gran Priorato Regionale.

PUNTO 14) GLI INCARICATI DI MISSIONI PERMANENTI

Gli incaricati di missioni permanenti sono nominati dal Gran Priore Regionale confermati dal Capitolo del Priorato e lo rappresentano nelle manifestazioni esterne o all'estero.
Gli incaricati di missione dovranno possedere la competenza necessaria a rappresentare l'Ordine, all'interno della Commanderia del Priorato non hanno diritto di voto.
Ogni Cavaliere armato e addobbato può essere chiamato a compiere una missione straordinaria su richiesta del Gran Priore regionale.

 
     
  ART. 4: ATTRIBUTI E GRADI  
 

Il motto dei Cavalieri della Suprema Militia è per tradizione il primo versetto del Salmo del RE Davide
"NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM".
Ogni Cavaliere della Suprema Militia porta con decoro il Manto Bianco, con la croce vermiglia all'altezza
della spalla sinistra.
La croce patente o ancorata appesa ad un nastro nero è portata come cravatta dagli uomini, mentre le donne la portano appesa ad un giro collo rosso.

COMMANDEUR
Una piastra argentata sul petto e la croce appesa ad un nastro rosso.

BAILY
La piastra argentata sul petto e un trofeo sormonta la croce.

GRAN CROCE
La piastra è dorata sormontata dalla croce argentata con spade.
La croce sormontata dal trofeo è appesa ad un cordone nero.

GRAN PRIORE
La piastra è dorata sormontata dalla croce dorata con spade.
La croce sormontata da trofeo è appesa ad un cordone dorato.

GRAN COLIER
La piastra è dorata e sormontata dalla croce dorata con spade
La croce sormontata dal trofeo è appesa ad una collana fatta con 21 maglie speciali dorate.

LO STENDARDO
Lo stendardo dei Cavalieri della Suprema Militia è NERO e ARGENTO con CROCE PATENTE o ANCORATA.

NOMI DELLE COMMANDERIE
Ogni Commanderia, se lo desidera può assumere il nome di un Gran Maestro dell'Ordine, o un nome di un personaggio della Cavalleria o di un Santo Cristiano, seguito dal nome della città dove sorge la Commanderia, con un Blasone che le è proprio.

I GRADI NELLE COMMANDERIE
I gradi nelle Commanderie sono:
Scudiero; Novizio; Cavaliere (armato o addobbato); Ufficiale; Commandeur

I GRADI DELL'ORDINE CAVALIERE
UFFICIALE; COMMANDEUR; GRAND UFFICIALE; GRAND CROCE; GRAND COLIER;
Su tutti i documenti redatti che riguardano la Suprema Militia i Cavalieri faranno precedere la loro firma
dalla lettera F; I Commandeur da una Croce LATINA (+); Gli alti Dignitari da una Croce a tripla traversa.
In tutte le interpellanze interne alle Commanderie i Cavalieri i Cavalieri si chiamano "Fratelli" e le Dame "Sorelle"; il darsi del TU è di uso ma non obbligatorio.
 
     
  ART. 5: LE RICORRENZE FESTIVE DELLA SUPREMA MILITIA  
  I Cavalieri hanno in reverenza ovunque le seguenti ricorrenze:

• IL SUPPLIZIO DI JACQES DE MOLAY 18 MARZO 1314
• SAN GIOVANNI BATTISTA 24 GIUGNO
• SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE 20 AGOSTO
• SAN BENEDETTO 21 MARZO
• SAN MICHELE 29 SETTEMBRE
• L'ARRESTO DEI TEMPLARI 13 OTTOBRE 1307
• SAN GIOVANNI EVANGELISTA 27 DICEMBRE
 
     
  ART. 6: GIURISDIZIONE E GENERALITA'  
  I fratelli e sorelle di ogni Commanderia devono riunirsi in Capitolo almeno una volta al mese, ogni assenza motivata e notificata al Commandeur o ad un membro del Consiglio di Commanderia.
Assenze ripetute e non giustificate saranno punite con misure disciplinari.
Ogni preavviso di esclusione dall'Ordine o dal Priorato Regionale dovrà essere motivato e sottoposto alla commissione disciplinare costituita a tale scopo.

Questa farà una relazione che sarà inviata al capitolo del Priorato che deciderà sul caso sottoposto e farà conoscere le sue decisioni.
Sono considerati motivi gravi che rilevano sanzioni ed esclusioni:

1. L'inosservanza degli statuti, ripetute e volontarie;
2. L'esercizio abusivo di autorità e di titoli e il non rispetto della gerarchia;
3. Le condanne penali che comportano la perdita dei diritti civili;
4. Il non pagamento delle quote associative dopo l'ingiunzione;
5. Denunzia al Capitolo del Priorato di atti gravi contro la religione Cristiana o di atti infamanti contro l'Ordine e i suoi Cavalieri; Le Commanderie sono obbligate a trasmettere copia di tutte le verbalizzazioni effettuate durate i Capitoli, così come le copie dei lavori redatti dai fratelli, al Baily provinciale e alla segreteria del Gran Priorato.
 
     
  ART. 7: CAPITOLO GENERALE  
 

Il Capitolo Generale si riunisce una volta l'anno.
In occasione di questa assemblea generale hanno luogo le vestizioni dei nuovi Cavalieri (addobbato) e delle Dame Templari e altre cerimonie di elevazione di grado.
L'assemblea generale ordinaria del Gran Priorato è convocata una volta l'anno e può precedere il Capitolo Generale.
L'assemblea generale Straordinaria può essere convocata su richiesta della magg. Delle Commanderie o dal Capitolo del Priorato.

 
     
  ART. 8: TRASFERIMENTO DEI CAVALIERI  
 

Il trasferimento di un Cavaliere da una Commanderia ad un'altra non può avvenire senza l'approvazione
dei Commandeur e dei Baily provinciali interessati alla partenza e all'arrivo del Cavaliere.

I membri che desiderano fondare una nuova Commanderia dovranno avere l'approvazione dei Baily che rivolgerà istanza al Capitolo.
Il Gran Priore Regionale e il suo Consiglio decideranno in ultima istanza.
La nuova Commanderia deve essere formata all'inizio da almeno quattro Cavalieri addobbati e armati da almeno due anni; la richiesta dovrà essere fatta per iscritto e controfirmata dal Baily.
L'insediamento sarà fatto secondo il rituale.

 
     
  ART. 9: VITA DELLA COMMANDERIA  
 

Amministra le proprie attività interne e i propri mezzi di sussistenza in modo indipendente, fatti salvi le incombenze prescritte all'art. 2 (finanze).
Non può proiettarsi all'esterno con manifestazioni o altro se non dopo aver ottenuto l'assenso del Gran Priore Regionale e del suo Consiglio. È rappresentata al Capitolo del Gran Priore Regionale dal suo Commandeur e dal Baily della sua provincia.
Ogni adunanza, anche quelle non rituali, sarà oggetto di verbalizzazione ove verranno menzionati tutti gli argomenti in modo preciso.
Ogni nomina dovrà essere confermata da un decreto numerato e firmato e recante il sigillo dell'autorità competente, altrimenti sarà considerata nulla.

 
     
  ART. 10: CUMULO DI FUNZIONI  
 

A livello delle Commanderie, il cumulo delle funzioni può essere autorizzato se il numero dei Cavalieri è insufficiente.
A livello del Gran Priorato Regionale il cumulo è vietato.
Un Cavaliere che occupa già una funzione nella Commanderia può occupare anche una funzione in seno al Gran Priorato Regionale ad eccezione dei Commandeur.
Al termine del loro mandato, solo i Commandeur e gli alti Dignitari avranno il diritto di portare il titolo di "ONORARI".
Non si potranno operare affari o transazioni finanziarie tra i Cavalieri di una Commanderia o di Commanderie diverse in senso al Gran Priorato Regionale, che a titolo esclusivamente privato.
In nessun caso impegneranno la responsabilità del Gran Priorato Regionale in liti o procedimenti penali o civili.

 
     
  ART. 11: COMMANDERIE E FRATELLI STRANIERI  
 

L'affiliazione di Cavalieri o di Commanderie che risiedono all'estero è un fatto eccezionale e sottoposto alla decisione del Gran Priore Regionale e comunque l'affiderà alla Luogotenenza generale.
Per i Cavalieri normalmente non può aver luogo che con l'assenso del Commandeur della Commanderia alla quale appartiene il Cavaliere straniero.
Per la Commanderia necessita, se esiste, l'assenso del Gran Priorato del paese in cui essa opera.
Questa annessione ha carattere transitorio, i membri stranieri sono sottomessi agli statuti e regolamenti del Gran Priorato ove versano le quote previste.
Possono essere fatti dei gemellaggi far Commanderie di diversi Priorati sia Regionali che Internazionali.

 
     
  ART. 12: VARIE  
 

Il presente regolamento potrà essere modificato secondo le necessità, sia su richiesta del Consiglio del Priorato che del Capitolo del Gran Priore Regionale oppure dai 2/3 delle Commanderie esistenti ed operanti regolarmente.

 
     

 

 
STATUTO GRAN PRIORATO NAZIONALE  
STATUTO GRAN PRIORATO REGIONALE  
REGOLAMENTO REGIONALE  
SCOPO DELLA S.M.E.T.  
I LAVORI DELLA COMMANDERIA  
ASPETTI DEL LAVORO  
COMPORTAMENTO DURANTE I CAPITOLI  
LO SPIRITO DELLA SUPREMA MILITIA  
LO SPIRITO DEL NOVIZIATO  
REGOLAMENTO DI COMMANDERIA  
INFORMAZIONI PRATICHE  
DISPOSIZIONE SALA