STATUTO GRAN PRIORATO NAZIONALE D'ITALIA
  ART. 1: DENOMINAZIONE  
 

Sotto la denominazione "Suprema Militia Equitum Templi, Gran Priorato Nazionale d'Italia", quest'ultimo in appresso indicati rispettivamente con le sigle "S.M.E.T. e G.P.N.I." è costituita un'Associazione senza finalità di lucro ed ha il suo scopo di vivere nella tradizione della "Militia dei Poveri Cavalieri di Cristo".

È formata dai membri dei Gran Priorati Regionali, dai membri delle Commanderie della S.M.E.T. e dai membri o Dignitari non appartenenti agli organici di una Commanderia.

Il titolo di "Gran Priorato Nazionale d'Italia" è di esclusiva appartenenza dei Membri dell'Associazione, rappresentata dal Gran Priore Nazionale e del Comitato Direttivo detto "Capitolo del Priorato Nazionale d'Italia, composto dai Gran Priori Regionali e dai Dignitari che fanno parte di detti Priorati.

 
     
  ART. 2: SEDE  
 

L'Associazione "Suprema Militia Equitum Templi", Gran Priorato Nazionale d'Italia, ha sede presso l'Abbazia Benedettina di S. Martino delle Scale, Palermo.
Per ogni Regione sarà possibile organizzare dei "Priorati" con Sede e Amministrazione propria e comunque non in contrasto con lo statuto ed il regolamento del "Gran Priorato Nazionale d'Italia" della "Suprema Militia Equitum Templi".

 
     
  ART. 3: FINALITA'  
 

Lo scopo dell'Associazione è:

1. Assistere uomini e donne senza pregiudizio di opinioni, di lingua o di razza agevolando la loro vita terrena, in particolare nel periodo della terza Età ove è indispensabile oltre all'assistenza morale e spirituale anche quella materiale.
2. Organizzare case di accoglienza, ove, gli Ospiti assistiti che siano in grado fisico e psichico, possano essere di aiuto con l'esperienza acquisita nelle arti e nelle professioni, tramandare ai giovani quanto di loro competenza.
3. Lavorare al perfezionamento Morale e Spirituale dei suoi Membri nello spirito della tradizione Cristiana.
4. Difendere il patrimonio culturale dell'Umanità, salvaguardando con ogni mezzo i mestieri e le professioni in via di estinzione attraverso la istituzione di corsi di studio, tenuti da Persone che per la loro maturata esperienza, siano in grado di infondere ai giovani e quindi di tramandare ai posteri tali indispensabili esperienze.
5. Fare opere di Carità, Beneficenza e Misericordia.
6. Appoggiare studi Storici, Culturali, Spirituali, Filosofici e scientifici per il bene dell'Umanità.

 
     
  ART. 4: MEMBRI  
  Sono Membri del G.P.N.I. tutte le persone accolte con la qualifica di Novizio o di Cavaliere Armato nelle Commanderie S.M.E.T. riconosciute dal G.P.N.I. e Gran Priorati Regionali.

• Ogni uomo che soddisfi tutti i requisiti di ammissione e che ne faccia domanda, può essere ammesso in seno ad una Commanderia della S.M.E.T. , con riserva di un periodo di prova, determinato dai regolamenti del G.P.N.I. e dalla Carta degli Ordinamenti interni delle Commanderie.
• È previsto l'ingresso alle donne nel rispetto degli Statuti e Regolamenti Regionali, facenti comunque parte delle stesse strutture gerarchiche che sono proprie del Gran Priorato Nazionale d'Italia.

Le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1. Appartenere alla religione cristiana;
2. Essere animato dallo Spirito Cavalleresco;
3. Essere maggiorenne secondo le Leggi Italiane o beneficiare di una autorizzazione dei genitori o comunque del rappresentante legale;
4. Offrire ogni garanzia di Moralità che possa essere richiesta e non essere stato rinviato a giudizio per reati che comportino la privazione della libertà personale e/o dei diritti civili.
5. Avere riconosciuto lo statuto del G.P.N.I. e quello Regionale con apposizione della propria firma che lo accetta.
6. Essere presentato da un Membro della Militia.
7. Depositare il suo "Curriculum Vitae" insieme a tre foto formato tessera presso la segreteria del Gran Priorato Regionale.

 
     
  ART. 5: PATRIMONIO  
  Il patrimonio del G.P.N.I. è costituito dalle quote individuali stabilite annualmente dal Comitato Direttivo chiamato "Capitolo del G.P.N.I.
Esclusivamente i Gran Priorati Regionali potranno ricevere Donazioni, Lasciti, Eredità, Contributi o Sovvenzioni da Privati o Enti Pubblici, acquistare beni mobili ed immobili, amministrare i propri fondi ed i propri beni.
 
     
  ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE  
  Gli organi dell'Associazione sono:

1. Il Comitato Direttivo denominato "Capitolo del G.P.N.I.";
2. Il Consiglio del Gran priorato Nazionale d'Italia;
 
     
  ART. 7: COMITATO DIRETTIVO detto "CAPITOLO DEL G.P.N.I."  
  Il Comitato Direttivo è organicamente formato e diretto dal Gran Priore Nazionale, dal "Senechal" dal "Marechal", dal Maestro di Cerimonie Gran Comandante di Gerusalemme, dal Cappellano e dal Segretario, tutti aventi cariche Nazionali.

Il delegato internazionale può prendere parte alle sedute del Capitolo a titolo di osservatore.
La presidenza è assunta dal Gran Priore Nazionale o dal suo rappresentante nominativamente designato.
Per le deliberazioni del Comitato, in caso di parità di opinioni il parere del G.P.N. è prevalente.

Il Comitato Direttivo detto "Capitolo del Gran Priorato Nazionale" assiste il Priore nella gestione degli affari dell'Associazione e dispone dei poteri nei limiti stabiliti dallo statuto e del regolamento della S.M.E.T., allo scopo di realizzare le finalità e il buon andamento dell'Associazione.

Il Gran Priore Nazionale dura in carica tre anni, rinnovabili per non più di una volta, ed è nominato unicamente dai Priori Regionali nel loro stesso ambito.

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto inoltre dai Priori Regionali ed ha facoltà di ammettere Dignitari dell'Associazione che si siano particolarmente distinti nelle attuazioni delle finalità dell'Associazione stessa, nel numero massimo pari alla metà delle Regioni rappresentate, si riunisce su convocazione del Gran Priore Nazionale che lo presiede o su richiesta di un quinto delle Regioni che lo compongono.
 
     
  ART. 8: CONSIGLIO DEL GRAN PRIORATO NAZIONALE D'ITALIA  
  È un organo consultivo presieduto dal G.P.N. o dal suo rappresentante, ed è formato dai Priori Regionali, si riunisce periodicamente ogni qualvolta si reputa necessario.
Riceve il rapporto sulle decisioni importanti emesse dai Comitati Direttivi Regionali, può esigere spiegazioni ed all'occorrenza presentare mozioni per modificare una decisione Regionale adottata.
 
     
  ART. 9: COMITATO D'ONORE  
  È prevista la costituzione di un Comitato d'Onore di massimo NOVE Membri, i cui componenti saranno segnalati al Gran Priore Nazionale dal Comitato Direttivo detto "Capitolo del Gran Priorato Nazionale d'Italia".
 
     
  ART. 10: RAPPRESENTANZA  
  L'Associazione è validamente rappresentata dal Gran Priore Nazionale, Presidente del Comitato Direttivo, in campo Nazionale e in campo Internazionale.
In caso di assenza o impedimento del Gran Priore Nazionale, la rappresentanza spetta congiuntamente a due membri del Comitato Direttivo designati di volta in volta dallo stesso.
 
     
  ART. 11: SCIOGLIMENTO  
  Lo scioglimento del Gran Priorato Nazionale della S.M.E.T. è deliberato unicamente con voto unanime del Comitato Direttivo detto Capitolo del Gran Priorato Nazionale, solo successivamente allo scioglimento contemporaneo di tutti i Priorati Regionali della S.M.E.T.
 
     
  ART. 12: NORME FINALI  
  Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle Norme del vigente Codice Civile in materia.
 
     




 
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