STATUTO GRAN PRIORATO REGIONALE DI SICILIA
  ART. 1: DENOMINAZIONE  
  In conformità dell'art. 2 secondo comma, dello statuto del Gran Priorato Nazionale d'Italia, è costituita l'Associazione "Suprema Militia Equitum Templi", Priorato Regionale di Sicilia.
L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di vivere nella Tradizione dei Poveri Cavalieri di Cristo. Recepisce inoltre lo spirito dell'intero statuto del Gran Priorato Nazionale d'Italia di cui l'Associazione è già a conoscenza e lo fa proprio.
 
     
  ART. 2: SEDE  
 

L'Associazione ha sede in Palermo, presso l'Abbazia Benedettina di S. Martino delle Scale.

 
     
  ART. 3: FINALITA'  
  Lo scopo dell'Associazione è:

1. Assistere uomini e donne senza pregiudizio di opinioni, di lingua o di razza agevolando la loro vita terrena, in particolare nel periodo della terza Età ove è indispensabile oltre all'assistenza morale e spirituale anche quella materiale.
2. Organizzare case di accoglienza, ove, gli Ospiti assistiti che siano in grado fisico e psichico, possano essere di aiuto con l'esperienza acquisita nelle arti e nelle professioni, tramandare ai giovani quanto di loro competenza.
3. Lavorare al perfezionamento Morale e Spirituale dei suoi Membri nello spirito della tradizione Cristiana.
4. Difendere il patrimonio culturale dell'Umanità, salvaguardando con ogni mezzo i mestieri e le professioni in via di estinzione attraverso la istituzione di corsi di studio, tenuti da Persone che per la loro maturata esperienza, siano in grado di infondere ai giovani e quindi di tramandare ai posteri tali indispensabili esperienze.
5. Fare opere di Carità, Beneficenza e Misericordia.
6. Appoggiare studi Storici, Culturali, Spirituali, Filosofici e scientifici per il bene dell'Umanità.
 
     
  ART. 4: MEMBRI  
  Sono Membri del Priorato Regionale di Sicilia tutte le persone accolte con la qualifica di Novizio o di Cavaliere Armato nelle Commanderie S.M.E.T. riconosciute dal G.P.N.I.

• Ogni uomo che soddisfi tutti i requisiti di ammissione e che ne faccia domanda, può essere ammesso in seno ad una Commanderia della S.M.E.T. , con riserva di un periodo di prova, determinato dai regolamenti del G.P.N.I. e dalla Carta degli Ordinamenti interni delle Commanderie.
• È prevista l'ammissione delle in Commanderie femminili facenti comunque capo e allo stesso tempo pariteticamente componenti delle stesse strutture gerarchiche che sono proprie del Priorato Regionale.

Le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1. Appartenere alla religione cristiana;
2. Essere animato dallo Spirito Cavalleresco;
3. Essere maggiorenne secondo le Leggi Italiane o beneficiare di una autorizzazione dei genitori o comunque del rappresentante legale;
4. Offrire ogni garanzia di Moralità che possa essere richiesta e non essere stato rinviato a giudizio per reati che comportino la privazione della libertà personale e/o dei diritti civili.
5. Avere riconosciuto lo statuto del G.P.N.I. e quello Regionale con apposizione della propria firma che lo accetta.
6. Essere presentato da un Membro della Militia.
7. Depositare il suo "Curriculum Vitae" insieme a tre foto formato tessera presso la segreteria del Gran Priorato Regionale.
 
     
  ART. 5: PATRIMONIO  
  Il patrimonio del Priorato Regionale di Sicilia è costituito dalle quote individuali stabilite annualmente dal Comitato Direttivo chiamato "Capitolo del Priorato Regionale di Sicilia.
Il Priorato Regionale potrà inoltre ricevere Donazioni, Lasciti, Eredità, Contributi o Sovvenzioni da Privati o Enti Pubblici, acquistare beni mobili ed immobili, amministrare i propri fondi ed i propri beni.
 
     
  ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE  
  Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea Regionale dei Membri;
2. Il Comitato Direttivo denominato "Capitolo del Priorato Regionale";
3. Il Consiglio del Priorato Regionale di Sicilia;
 
     
  ART. 7: ASSEMBLEMA GENERALE REGIONALE  
  L'Assemblea Generale si riunisce, conformemente allo statuto, almeno una volta l'anno in forma ordinaria con la presenza di almeno la metà più uno degli associati che compongono le Commanderie in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato Direttivo Regionale detto "Capitolo del Priorato Regionale" ogni volta che si ritiene necessario o nei casi previsti dall'art. 20 comma secondo del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea di cui sopra sono adottate con la maggioranza semplice degli intervenuti.

Per apportare modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto occorre la presenza dei due terzi degli associati, intervenuti in proprio o per delega e il voto favorevole di almeno del 75% (settantacinque per cento) degli intervenuti. In ogni caso non sono modificabili, ma solo integrabili, le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.

I membri sono convocati, per iscritto, almeno 30 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di 30 giorni può essere ridotto, a discrezione del Comitato Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea Generale Regionale ha le seguenti competenze:

1. Conferma o modifica la nomina dei Membri del Comitato Direttivo detto "Capitolo del Priorato Regionale" proposta dal Comitato Direttivo uscente.
2. Riceve la relazione annuale elaborata dal Comitato Direttivo sulle attività dell'Associazione.
3. Riceve il rapporto finanziario delle entrate e delle uscite sotto forma di estratto, approvandolo o meno.
4. Approva lo statuto con gli emendamenti che saranno apportati con le modalità previste dal 5^ comma del presente articolo.
 
     
  ART. 8: COMITATO DIRETTIVO detto CAPITOLO DEL P.G.R.  
  Il Comitato Direttivo è organicamente formato e diretto dal Gran Priore Regionale, dal "Senechal" dal "Marechal", dal Maestro di Cerimonie Gran Comandante di Gerusalemme, dal Cappellano e dal Segretario, tutti aventi cariche Regionali.

Il delegato nazionale può prendere parte alle sedute a titolo di osservatore.
La presidenza è assunta dal Gran Priore Regionale o dal suo rappresentante nominativamente designato.
Per le deliberazioni del Comitato, in caso di parità di opinioni il parere del G.P.R. è prevalente.

Il Comitato Direttivo detto "Capitolo del Priorato Regionale" assiste il Priore nella gestione degli affari dell'Associazione e dispone dei poteri nei limiti stabiliti dallo statuto e del regolamento, allo scopo di realizzare le finalità e il buon andamento dell'Associazione.

I membri del Comitato Direttivo sono eletti per tre anni, e sono rieleggibili; si riunisce su convocazione del Priore Regionale o su richiesta di due dei membri rappresentati.
Ha facoltà di ammettere Cavalieri dell'Associazione che si siano particolarmente distinti nelle attuazioni delle finalità dell'Associazione stessa in numero massimo pari ad un terzo delle Commanderie che compongono il Priorato Regionale.
 
     
  ART. 9: CONSIGLIO DEL PRIORATO REGIONALE  
  Il Consiglio del Priorato Regionale è organicamente formato dal Priore Regionale, dal membri del Comitato Direttivo, dai Comandanti le Commanderie della Regione e dai Dignitari non appartenenti ad una Commanderia.
 
     
  ART. 10: COMITATO D'ONORE  
  È prevista la costituzione di un Comitato d'Onore di massimo NOVE Membri, i cui nominativi saranno segnalati al Priore per la nomina, dal Consiglio Direttivo detto "Capitolo del Priorato Regionale". Durano in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo proponente.
 
     
  ART. 11: RAPPRESENTANZA  
  La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Priore Regionale, Presidente del Comitato Direttivo.
In caso di assenza o d'impedimento del G.P.R. la rappresentanza spetta congiuntamente al Segretario Regionale dell'Associazione e ad un membro del Comitato Direttivo, quest'ultimo designato ogni volta dallo stesso Comitato.
 
     
  ART. 12: NORMATIVA  
  Fanno parte integrante del presente statuto il "Regolamento del Priorato Regionale della Sicilia" e la "Regola reggente la Commanderia".
 
     
 
  ART. 13: OPERAZIONI FINANZIARIE  
  Per qualsiasi operazione finanziaria comportante emissioni di Titoli, il potere di firma di questi ultimi spetta congiuntamente al segretario ed a un Membro del Comitato Direttivo. In caso di assenza o d'impedimento del Segretario, il potere di firma spetta al Priore Regionale congiuntamente ad un Membro del Comitato.
 
     
  ART. 14: RESPONSABILITA'  
  Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione Regionale, ne risponde la medesima con il proprio patrimonio, sollevando da qualsiasi responsabilità personale i singoli componenti.
 
     
  ART. 15: SCIOGLIMENTO  
  Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Regionale in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile 3^ comma. In tal caso il patrimonio sociale è devoluto all'ordine Benedettino, il quale provvederà di disporre, a sua volta, l'utilizzazione a scopi benefici secondo lo spirito del presente statuto.
L'Assemblea Generale delibererà lo scioglimento e nominerà contestualmente i liquidatori tra i componenti dell'Assemblea stessa.
 
     
  ART. 16: DISPOSIZIONI FINALI  
  Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del vigente Codice Civile in materia.
 
     


 
 
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