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STATUTO
GRAN PRIORATO REGIONALE DI SICILIA |
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In
conformità dell'art. 2 secondo comma, dello statuto
del Gran Priorato Nazionale d'Italia, è costituita
l'Associazione "Suprema Militia Equitum Templi",
Priorato Regionale di Sicilia.
L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha
lo scopo di vivere nella Tradizione dei Poveri Cavalieri
di Cristo. Recepisce inoltre lo spirito dell'intero
statuto del Gran Priorato Nazionale d'Italia di cui
l'Associazione è già a conoscenza e lo
fa proprio.
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L'Associazione
ha sede in Palermo, presso l'Abbazia Benedettina di
S. Martino delle Scale.
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Lo scopo dell'Associazione
è:
1. Assistere uomini e donne senza pregiudizio
di opinioni, di lingua o di razza agevolando la loro vita
terrena, in particolare nel periodo della terza Età
ove è indispensabile oltre all'assistenza morale
e spirituale anche quella materiale.
2. Organizzare case di accoglienza, ove,
gli Ospiti assistiti che siano in grado fisico e psichico,
possano essere di aiuto con l'esperienza acquisita nelle
arti e nelle professioni, tramandare ai giovani quanto
di loro competenza.
3. Lavorare al perfezionamento Morale
e Spirituale dei suoi Membri nello spirito della tradizione
Cristiana.
4. Difendere il patrimonio culturale
dell'Umanità, salvaguardando con ogni mezzo i mestieri
e le professioni in via di estinzione attraverso la istituzione
di corsi di studio, tenuti da Persone che per la loro
maturata esperienza, siano in grado di infondere ai giovani
e quindi di tramandare ai posteri tali indispensabili
esperienze.
5. Fare opere di Carità, Beneficenza
e Misericordia.
6. Appoggiare studi Storici, Culturali,
Spirituali, Filosofici e scientifici per il bene dell'Umanità.
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Sono Membri del Priorato
Regionale di Sicilia tutte le persone accolte con la qualifica
di Novizio o di Cavaliere Armato nelle Commanderie S.M.E.T.
riconosciute dal G.P.N.I.
• Ogni uomo che soddisfi tutti i requisiti di
ammissione e che ne faccia domanda, può essere
ammesso in seno ad una Commanderia della S.M.E.T. ,
con riserva di un periodo di prova, determinato dai
regolamenti del G.P.N.I. e dalla Carta degli Ordinamenti
interni delle Commanderie.
• È prevista l'ammissione delle in Commanderie
femminili facenti comunque capo e allo stesso tempo pariteticamente
componenti delle stesse strutture gerarchiche che sono
proprie del Priorato Regionale.
Le condizioni di ammissione sono le seguenti:
1. Appartenere alla religione cristiana;
2. Essere animato dallo Spirito Cavalleresco;
3. Essere maggiorenne secondo le Leggi
Italiane o beneficiare di una autorizzazione dei genitori
o comunque del rappresentante legale;
4. Offrire ogni garanzia di Moralità
che possa essere richiesta e non essere stato rinviato
a giudizio per reati che comportino la privazione della
libertà personale e/o dei diritti civili.
5. Avere riconosciuto lo statuto del
G.P.N.I. e quello Regionale con apposizione della propria
firma che lo accetta.
6. Essere presentato da un Membro della
Militia.
7. Depositare il suo "Curriculum
Vitae" insieme a tre foto formato tessera presso
la segreteria del Gran Priorato Regionale.
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Il
patrimonio del Priorato Regionale di Sicilia è
costituito dalle quote individuali stabilite annualmente
dal Comitato Direttivo chiamato "Capitolo del Priorato
Regionale di Sicilia.
Il Priorato Regionale potrà inoltre ricevere Donazioni,
Lasciti, Eredità, Contributi o Sovvenzioni da Privati
o Enti Pubblici, acquistare beni mobili ed immobili, amministrare
i propri fondi ed i propri beni.
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ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE |
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Gli organi dell'Associazione
sono:
1. L'Assemblea Regionale dei Membri;
2. Il Comitato Direttivo denominato "Capitolo
del Priorato Regionale";
3. Il Consiglio del Priorato Regionale
di Sicilia;
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ART. 7: ASSEMBLEMA GENERALE
REGIONALE |
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L'Assemblea Generale
si riunisce, conformemente allo statuto, almeno una volta
l'anno in forma ordinaria con la presenza di almeno la
metà più uno degli associati che compongono
le Commanderie in prima convocazione. In seconda convocazione
l'Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei membri intervenuti.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata
dal Comitato Direttivo Regionale detto "Capitolo
del Priorato Regionale" ogni volta che si ritiene
necessario o nei casi previsti dall'art. 20 comma secondo
del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea di
cui sopra sono adottate con la maggioranza semplice degli
intervenuti.
Per apportare modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto
occorre la presenza dei due terzi degli associati, intervenuti
in proprio o per delega e il voto favorevole di almeno
del 75% (settantacinque per cento) degli intervenuti.
In ogni caso non sono modificabili, ma solo integrabili,
le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.
I membri sono convocati, per iscritto, almeno 30 giorni
prima della data della riunione. In caso di urgenza il
termine di 30 giorni può essere ridotto, a discrezione
del Comitato Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea Generale Regionale ha le seguenti competenze:
1. Conferma o modifica la nomina dei
Membri del Comitato Direttivo detto "Capitolo del
Priorato Regionale" proposta dal Comitato Direttivo
uscente.
2. Riceve la relazione annuale elaborata
dal Comitato Direttivo sulle attività dell'Associazione.
3. Riceve il rapporto finanziario delle
entrate e delle uscite sotto forma di estratto, approvandolo
o meno.
4. Approva lo statuto con gli emendamenti
che saranno apportati con le modalità previste
dal 5^ comma del presente articolo.
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ART. 8: COMITATO DIRETTIVO
detto CAPITOLO DEL P.G.R. |
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Il
Comitato Direttivo è organicamente formato e diretto
dal Gran Priore Regionale, dal "Senechal" dal
"Marechal", dal Maestro di Cerimonie Gran Comandante
di Gerusalemme, dal Cappellano e dal Segretario, tutti
aventi cariche Regionali.
Il delegato nazionale può prendere parte alle sedute
a titolo di osservatore.
La presidenza è assunta dal Gran Priore Regionale
o dal suo rappresentante nominativamente designato.
Per le deliberazioni del Comitato, in caso di parità
di opinioni il parere del G.P.R. è prevalente.
Il Comitato Direttivo detto "Capitolo del Priorato
Regionale" assiste il Priore nella gestione degli
affari dell'Associazione e dispone dei poteri nei limiti
stabiliti dallo statuto e del regolamento, allo scopo
di realizzare le finalità e il buon andamento dell'Associazione.
I membri del Comitato Direttivo sono eletti per tre anni,
e sono rieleggibili; si riunisce su convocazione del Priore
Regionale o su richiesta di due dei membri rappresentati.
Ha facoltà di ammettere Cavalieri dell'Associazione
che si siano particolarmente distinti nelle attuazioni
delle finalità dell'Associazione stessa in numero
massimo pari ad un terzo delle Commanderie che compongono
il Priorato Regionale.
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ART. 9: CONSIGLIO DEL PRIORATO
REGIONALE |
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Il
Consiglio del Priorato Regionale è organicamente
formato dal Priore Regionale, dal membri del Comitato
Direttivo, dai Comandanti le Commanderie della Regione
e dai Dignitari non appartenenti ad una Commanderia. |
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ART. 10: COMITATO D'ONORE |
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È
prevista la costituzione di un Comitato d'Onore di massimo
NOVE Membri, i cui nominativi saranno segnalati al Priore
per la nomina, dal Consiglio Direttivo detto "Capitolo
del Priorato Regionale". Durano in carica lo stesso
periodo del Consiglio Direttivo proponente. |
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La
rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Priore
Regionale, Presidente del Comitato Direttivo.
In caso di assenza o d'impedimento del G.P.R. la rappresentanza
spetta congiuntamente al Segretario Regionale dell'Associazione
e ad un membro del Comitato Direttivo, quest'ultimo designato
ogni volta dallo stesso Comitato.
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Fanno
parte integrante del presente statuto il "Regolamento
del Priorato Regionale della Sicilia" e la "Regola
reggente la Commanderia". |
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ART. 13: OPERAZIONI FINANZIARIE |
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Per
qualsiasi operazione finanziaria comportante emissioni
di Titoli, il potere di firma di questi ultimi spetta
congiuntamente al segretario ed a un Membro del Comitato
Direttivo. In caso di assenza o d'impedimento del Segretario,
il potere di firma spetta al Priore Regionale congiuntamente
ad un Membro del Comitato. |
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Per
le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione
Regionale, ne risponde la medesima con il proprio patrimonio,
sollevando da qualsiasi responsabilità personale
i singoli componenti.
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Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
Generale Regionale in seduta straordinaria ai sensi dell'art.
21 del Codice Civile 3^ comma. In tal caso il patrimonio
sociale è devoluto all'ordine Benedettino, il quale
provvederà di disporre, a sua volta, l'utilizzazione
a scopi benefici secondo lo spirito del presente statuto.
L'Assemblea Generale delibererà lo scioglimento
e nominerà contestualmente i liquidatori tra i
componenti dell'Assemblea stessa.
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ART. 16: DISPOSIZIONI FINALI |
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Per
tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia
alle norme del vigente Codice Civile in materia. |
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